Lo status di Operatore Economico Autorizzato o meglio AEO è molto utile nelle Pratiche di sdoganamento delle merci. Quando si incorre in accertamenti doganali è importantissimo presentare tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente per evitare il rischio di sanzioni. Naturalmente il processo di informatizzazione delle procedure amministrative ha introdotto una certa semplificazione della preparazione dei documenti doganali, soprattutto grazie al sistema AEO, che raccoglie gli Operatori Economici Autorizzati nel territorio dell’Unione Europea.

Agli operatori (vale a dire ai produttori, esportatori, vettori, depositari, agenti doganali, importatori) che ne fanno richiesta, questo sistema, entrato in vigore nei Paesi UE il primo gennaio 2007, garantisce una notevole semplificazione delle pratiche doganali, con il vantaggio di una maggiore velocità nello sbrigare le pratiche, di facilitazioni nel settore della sicurezza e di un migliore rapporto con le autorità – e quindi di una diminuzione degli accertamenti doganali.

Benefici dello Status AEO/OEA

L’operatore economico che ha ottenuto lo statu può utilizzare la sua certificazione sull’intero territorio comunitario beneficiando delle semplificazioni previste indipendentemente dal paese in cui viene effettuata l’operazione doganale.

 I benefici connessi alla certificazione sono stati esposti con rigore all’interno degli “Orientamenti Comunitari”:

⦁ I benefici per gli importatori sono connessi alla riduzione dei controlli e alla maggiore fluidità della catena logistica con la conseguenza indiretta di poter pianificare con maggiore certezza i tempi di approvvigionamento dall’estero. Ad una riduzione dei controlli corrisponde inoltre una riduzione dei costi associati ai tempi di sdoganamento e alle verifiche da parte dell’amministrazione doganale.

⦁ I benefici per gli esportatori sono invece principalmente collegati alla prospettiva di una crescita del numero di accordi di mutuo riconoscimento della certificazione AEO e quindi alla possibilità di beneficiare della riduzione dei controlli anche oltreconfine garantendo una consegna più rapida al cliente. Un ulteriore vantaggio indiretto è il miglioramento dell’immagine del soggetto certificato; un operatore AEO non è affidabile solo per l’amministrazione doganale, ma anche nella percezione che hanno di lui i partner commerciali.

⦁ I benefici per gli operatori logistici sono collegati a una migliore immagine commerciale e alla possibilità di non interrompere la catena degli operatori certificati (nel caso in cui i loro committenti siano operatori certificati pretenderanno la certificazione dei fornitori di servizi logistici in modo da ottimizzare i vantaggi della certificazione).

Quali soggetti possono richiedere i certificati AEO?

Possono richiedere i certificati AEO:
gli operatori economici stabiliti nel territorio dogana- le della Comunità che compiono attività inerenti alle operazioni doganali
gli operatori economici extracomunitari qualora vi sia un accordo di mutuo riconoscimento del certifi- cato AEO tra la Comunità ed il Paese Terzo ove è insediato il richiedente
le società aeree o marittime non comunitarie ma che dispongono di una sede locale o che usufruiscono delle semplificazioni di cui agli artt. 324 sexies, 445 o 448 del Reg. (CEE) 2454/93

E’ un obbligo diventare AEO per importare?

NO, è una scelta individuale sulla base delle operazioni svolte.

Quali sono le tipologie di certificato?

L’art 14 bis delle disposizioni applicative del codice doganale (Reg. 2454/93) prevede tre tipi di certificati AEO:
AEOC (Customs) – Semplificazioni doganali
AEOS (Security) – Sicurezza
AEOF (Full) – Semplificazioni doganali e sicurezza

Dove si presenta l’istanza?

L’istanza deve essere presentata presso l’Ufficio delle Dogane competente per il luogo in cui l’operatore detiene la contabilità principale relativa alle operazioni svolte ed in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AEO.